Martedì, 26 Marzo 2019 17:19

sovraindebitamento - termine di cui all'art. 11 comma I legge 3/12 per manifestare il consenso alla proposta

Il  presente articolo trae spunto dalla procedura di sovraindebitamento n. 1/17 del Tribunale di Venezia, patrocinata dall' avv. Cristiano Coppi.

Un agente di commercio aveva contratto diversi debiti nell'esercizio della propria attività professionale con Istituti di credito ed Erario e si trovava in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che aveva determinato la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il debitore si era pertanto rivolto ad un professionista, il quale aveva formulato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 e ss. l 3/12. che prevedeva il pagamento del 30% dei crediti assistiti da privilegio e del 20% dei chirografari, con danari provenienti da soggetto terzo che del pari sottoscriveva la predetta proposta a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Giudice, ritenendo che la proposta soddisfacesse i requisiti previsti dalla norma, ne aveva disposto la comunicazione ai creditori, in modo tale che gli stessi potessero far pervenire all'Organo di Composizione della Crisi il proprio consenso (con eventuali modifiche) o dissenso  alla medesima nei termini previsti dalla norma.

Ai sensi dell'art. 11 l. 3/12 infatti "i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10 comma I. In mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini  in cui è stata loro  comunicata".

Nel caso che ci occupa, l'intero ceto creditorio manifestava il proprio consenso alla proposta nei termini in cui era stata comunicata, non essendo pervenuta all'OCC. alcuna dichiarazione sottoscritta nei termini di cui all'art. 11, comma I, l.3/12.

In realtà sei giorni prima dell'udienza (quindi oltre "il termine di dieci giorni prima") un Istituto di credito, manifestava il proprio dissenso alla proposta, poichè riteneva che il proprio credito fosse molto più elevato rispetto a quello indicato dal debitore.

Facendo proprie le tesi sostenute dall'avv. Cristiano Coppi, il Giudice riteneva tardiva tale manifestazione di dissenso, considerando quindi raggiunto l'accordo con il 100% dei creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma I secondo periodo l.  3/12, sulla base della proposta così come comunicata dal debitore.

Non seguivano contestazioni sull'accordo raggiunto ex art. 12 comma I secondo periodo l.3/12 da parte dei creditori e quindi lo stesso veniva omologato.

 

Letto 1265 volte Ultima modifica il Martedì, 26 Marzo 2019 18:46
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